STATUTO

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE “IL ROSA E IL GRIGIO – APS”

ART. 1 (DENOMINAZIONE)

È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “IL ROSA E IL GRIGIO – APS”, di seguito indicata come Associazione.

L’Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, all’atto di iscrizione al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS).

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli artt. 76 e 87 della Costituzione e del D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione ha durata illimitata; non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto; sancisce la gratuità prevalente delle cariche associative e delle prestazioni dei/delle soci/e; è apartitica, aconfessionale; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli/le associati/e o di terzi; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e, garantisce i diritti inviolabili della persona, condizioni di uguaglianza, pari trattamento e pari opportunità tra persone, in particolare tra donne e uomini e il contrasto a ogni tipo di discriminazione.

Ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione potranno essere disciplinati da un Regolamento, eventualmente deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L’Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/delle propri/e associati/e per il perseguimento dei fini istituzionali.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei/delle soci/e alla vita associativa.

ART. 2 (SEDE)

L’Associazione ha sede in Torino (TO).

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei/delle soci/e. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. L’Associazione è tenuta a comunicare entro 30 (trenta) giorni qualsiasi trasferimento di sede agli pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del RUNTS o dei Registri operanti medio tempore.

L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 3 (SCOPI E FINALITÀ)

L’Associazione opera nei seguenti settori:

  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Formazione universitaria e post-universitaria;
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

  1. Promuovere una maggiore presenza di donne nei Consigli di Amministrazione nei ruoli di vertice e ridurre lo squilibrio di genere nelle posizioni di governance aziendale
  2. Favorire, attuare e diffondere le statistiche di genere, il monitoraggio dei dati in chiave di genere e la valutazione di genere come strumenti che possono supportare e misurare la presenza delle donne nei Consigli di Amministrazione e nei luoghi di governance aziendale
  3. Promuovere l’imprenditoria femminile come ambito di realizzazione delle capacità delle donne di governo e gestione aziendale in ogni settore produttivo
  4. Dare prestigio e visibilità a tutte le iniziative (anche di tipo normativo) attuate nei confronti delle donne per favorire il loro accesso ai Consigli di Amministrazione alle posizioni di vertice
  5. Favorire il superamento di pratiche di discriminazione indiretta intervenendo su tutti i meccanismi di segregazione anche implicita che sono presenti nei sistemi di nomina dei Consigli di Amministrazione
  6. Favorire lo scambio intergenerazionale nella governance aziendale, sia valorizzando l’esperienza maturata con l’età, sia promuovendo la motivazione e le capacità delle giovani generazioni, valorizzando il contributo delle donne in entrambe le fasce d’età
  7. Promuovere ogni azione utile a rafforzare e rendere note le conoscenze e le competenze delle donne (soprattutto giovani) disponibili a candidarsi a ruoli di governo nell’economia e nelle aziende
  8. Superare il pregiudizio culturale che contrappone impegni familiari e professionali, specie in riferimento a ruoli di comando
  9. Creare un sistema aziendale friendly alle pari opportunità anche nelle sedi decisionali e negli ambiti economici e finanziari
  10. Dare voce e prestigio alle donne, proponendo la differenza di genere come risorsa positiva e invitando le donne ad acquisire e sviluppare piena autonomia decisionale e capacità di scelta
  11. Sviluppare una cultura che promuova e sostenga il riconoscimento e l’integrazione delle componenti femminili e maschili nella leadership, valorizzando l’apporto delle donne
  12. Promuovere e diffondere un’immagine delle donne come soggetti capaci di governare, amministrare, rappresentare, dirigere, nonché affrontare situazioni di rilevanza strategica nelle realtà aziendale, nell’economia, nel lavoro
  13. Rafforzare nelle donne, soprattutto nelle giovani, le capacità di leadership, di esercizio all’influenza
  14. Promuovere reti e “alleanze” tra soggetti dell’economia, dell’organizzazione del lavoro, della rappresentanza femminile, della formazione, dell’Università, allo scopo di creare le condizioni migliori per un’effettiva parità negli accessi e nella permanenza nei CdA e nei ruoli di vertice
  15. Promuovere una migliore visibilità delle donne, delle loro competenze, delle loro capacità di assumere responsabilità anche di alto livello
  16. Dare visibilità alle aziende che favoriscono condizioni di pari opportunità e di valorizzazione della componente femminile a tutti i livelli dell’organizzazione, compresi quelli apicali
  17. Promuovere la conoscenza di buone pratiche e lo scambio di esperienze di successo nel campo del governo dell’economia, anche attraverso scambi di informazioni, dati, contatti
  18. Attivare relazioni con altri soggetti e in particolare altre Associazioni che abbiano scopi e finalità analoghi o compatibili, evitando in ogni caso di creare concorrenza o competizione
  19. Realizzare ogni attività reputata idonea alla diffusione, promozione e sostegno delle finalità associative

ART 4. (ATTIVITÀ)

Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

  1. Realizzare e promuovere raccolta e analisi di dati, ricerche, approfondimenti, studi in particolare in chiave di genere
  2. Realizzare e diffondere pubblicazioni, manuali, materiali per la formazione, opuscoli, dépliant, riviste, libri, collane editoriali, anche utilizzando supporti telematici e tecnologie informatiche
  3. Promuovere e organizzare attività formative di ogni tipo, durata e livello, per i propri/e soci/e o per terzi, compresi mentoring, tutorship, laboratori, ecc.
  4. Realizzare azioni specifiche rivolte alle giovani e ai giovani anche in collaborazione con Scuole, Università, Collegi Universitari, Associazioni giovanili e altri soggetti di riferimento
  5. Promuovere e organizzare eventi, congressi, convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, manifestazioni, spettacoli, incontri, ecc. e in particolare momenti di scambio, dialogo e confronto tra generi e tra generazioni
  6. Attivare azioni di dialogo e scambio tra soggetti dell’economia, dell’organizzazione del lavoro, della rappresentanza femminile, delle Istituzioni, dell’Università, della formazione e le donne nominate (o disponibili alla nomina) in CdA o in posizioni di vertice e di governo aziendale
  7. Promuovere e gestire azioni di comunicazione anche online che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc.
  8. Raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari anche attraverso la partecipazione a bandi, gare, manifestazioni di interesse, ecc.
  9. Attivare collaborazioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, con altri soggetti pubblici e privati

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può esercitare attività diverse strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei/le propri/e soci/e.

In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente e di forniture di servizi, anche ricorrendo ai propri/e associati/e.

L’Associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere un’attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati/e, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali: in tal caso eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’Associazione al fine di migliorare l’efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione stessa.

ART. 5 (SOCI/E)

Possono essere soci/e dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private) che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mosse da spirito di collaborazione e solidarietà. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell’art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero di soci/e è illimitato.

Non viene esercitato alcun tipo di discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, origine etnica, religione, cultura, politica e convinzioni personali, condizioni di disabilità, età o su qualsiasi altro possibile ambito al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra soci/e.

I/le soci/e si distinguono in:

  1. Fondatori/fondatrici: coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
  2. Ordinari/ordinarie: coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dall’Assemblea;
  3. Sostenitori/sostenitrici: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  4. Benemeriti/benemerite: persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione;
  5. Sponsor: tutte le società, enti e professionisti/e che abbiano interesse all’attività dell’Associazione e intendano contribuire al suo finanziamento (e che pertanto possono beneficiare di: apposizione di banner, logo e link di riferimento su sito e pagine social dell’Associazione; Inserimento della descrizione della propria attività in apposite sezioni; campagne marketing mirate per la promozione delle attività svolte in collaborazione).

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i/le soci/e riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti/e i/le soci/e godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività.

I/Le soci/e hanno il diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento dell’Associazione;
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • consultare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l’associato/a deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni successivi: la presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
  • esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli Organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto.

I/Le soci/e sono tenuti/e a:

  • adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i/le soci/e e tra questi/e ultimi/e e gli Organi sociali;
  • osservare lo Statuto, l’eventuale Regolamento e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
  • pagare nei termini la quota associativa stabilita dall’Assemblea (la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita).

L’ammissione di un/a nuovo/a socio/a avviene a seguito della presentazione di richiesta scritta, contenente l’impegno del/della richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali Regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

L’ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. Ha potere di ammissione, su delega del Consiglio Direttivo, anche il/la Presidente, che è tenuto/a a comunicare al primo Consiglio Direttivo utile la sua decisione per averne ratifica.

L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato/a entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato/a può proporre appello all’Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contradditorio.

A seguito di pagamento della quota associativa, il/la richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio/a, che è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio/a si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio/a devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione di un/a socio/a viene deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli/le sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli/le vengono mossi, consentendogli/le facoltà di replica.

L’esclusione viene deliberata nei confronti del/della socio/a che:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione;
  2. senza giustificato motivo, si renda moroso/a nel versamento della quota associativa, deliberata dall’Assemblea, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
  3. svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro soci/e.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai/alle soci/e destinatari/e mediante lettera (a eccezione del caso previsto alla lettera b) sopraindicata), consentendo facoltà di replica.

Il/La socio/a cessato/a o escluso/a deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli/le associati/e, di terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato/a dell’Associazione. La perdita della qualifica di associato/a comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un/a associato/a, questi/a o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 6 (VOLONTARI/E)

L’attività del/della volontario/a non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal/dalla beneficiario/a. Al/Alla volontario/a possono essere rimborsate dall’Associazione tramite la quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui i/la volontario/a è socio/a o associato/a o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i/le propri/e volontari/e ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura o di forniture di servizi anche specialistici, anche ricorrendo a propri/e associati/e, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/lavoratrici impiegati/e nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei/delle volontari/e o al 5% del numero degli/delle associati/e.

ART 7 (QUOTE ASSOCIATIVE)

Gli/Le associati/e devono corrispondere le quote associative nell’importo stabilito dall’Assemblea per le diverse categorie di cui all’art. 5 del presente Statuto, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART 8 (ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei/delle soci/e;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il/la Presidente;
  • l’Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore;
  • l’Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 9 (ASSEMBLEA DEI/DELLE SOCI/E)

L’Assemblea dei/le soci/e è il massimo Organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti/e i/le soci/e ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e hanno diritto di voto tutti/e gli/le associati/e in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti/e nel Libro soci/e e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ogni socio/a può farsi rappresentare da altro/a associato/a, conferendo allo/a stesso/a delega scritta. Nessun/a socio/a può rappresentare più di n° 3 (tre) associati/e.

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal/dalla Vicepresidente o dal/dalla Consigliere/a più anziano/a di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un/a Segretario/a.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente, quando ne faccia espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli/delle associati/e aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo. Il/La Presidente è tenuto/a a convocare l’Assemblea entro il termine di 30 (trenta) giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai/dalle richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto e può essere tramessa via posta elettronica con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti/e i/le soci/e.

L’intervento all’Assemblea è valido anche mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso, l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato/a che partecipa e vota.

Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti/e i/le soci/e anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un Verbale redatto da un/a componente dell’Assemblea appositamente nominato/a e sottoscritto dallo/a stesso/a e dal/la Presidente.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria: è Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno/a dei/le soci/e aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/le soci/e intervenuti/e o rappresentati/e.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno/a dei/le soci/e presenti o rappresentati/e.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

L’Assemblea Ordinaria:

  • approva il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e la Relazione di attività;
  • discute e approva i Programmi di attività;
  • elegge tra i/le soci/e i/le componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
  • elegge e revoca i componenti dell’Organo di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore;
  • elegge e revoca l’Organo di Revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore;
  • approva il Regolamento e le sue variazioni;
  • delibera sulla quota associativa e sugli eventuali contributi straordinari;
  • delibera sull’esclusione dei/delle soci/e;
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti.

L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione.

ART. 11 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno/a dei/delle soci/e aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3(due terzi) dei /le soci/e di persona o per delega.

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.

L’Assemblea Straordinaria:

  • approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3  (due terzi) dei/delle soci/e e con decisione deliberata a maggioranza dei/delle presenti;
  • scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4(tre quarti) dei/delle soci/e aderenti.

ART. 12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri/e, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun/a socio/a sia disponibile a candidarsi per ricoprire tali cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i/le componenti uscenti.

L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri/e in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno Presidente e Vicepresidente; nomina anche Segretario/a e Tesoriere/a, anche al di fuori del suo seno, ma comunque tra i/le socie/e.

Le eventuali dimissioni da Consigliere/a prima della fine del mandato sono atto giuridico unilaterale e non necessitano di approvazione, ma di semplice presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso venga meno oltre la metà dei/le componenti del Consiglio Direttivo, la nomina dei/delle nuovi/e componenti può essere fatta per cooptazione dal Consiglio Direttivo scegliendo tra i/le soci/e, ma dovrà comunque essere ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria utile. Medesimo procedimento vale anche in caso di dimissioni del/della Presidente. In caso venisse meno la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, il Consiglio Direttivo non decade, ma è tenuto a convocare entro 30 giorni l’Assemblea affinché questa provveda a sostituire le posizioni vacanti.

Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria estraordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.

Ai/Alle Consiglieri/e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione operativa e svolge le seguenti attività:

  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige e presenta all’Assemblea il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e la Relazione di attività;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e ratifica quelle decise del/dalla Presidente;
  • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei/le soci/e;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali per gli/le associati/e e gli eventuali contributi straordinari;
  • gestisce gli atti necessari alla realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
  • compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea
  • individua ed esercita eventuali attività diverse si sensi dell’art. 4 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente almeno 2 (due) volte l’anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti. La convocazione va diramata per iscritto anche mezzo posta elettronica con almeno 4 (quattro) giorni di anticipo e deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta, che potrà realizzarsi anche in forma di videoconferenza.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del/della Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei/delle presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai/alle Consiglieri/e è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 (PRESIDENTE)

Il/La Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi.

Il/La Presidente:

  • ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
  • cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • sovrintende a tutte le attività dell’Associazione;
  • ha potere di ammissione di nuovi/e soci/e, di cui dovrà chiedere ratifica del Consiglio Direttivo;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;
  • convoca e presiede l’Assemblea dei/le soci/e.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al/alla Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo/a, al/alla componente più anziano/a di età del Consiglio Direttivo.

Il/La Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del/la Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente.

ART. 14 (TESORIERE/A)

Il/La Tesoriere/a cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell’Associazione e in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Al/Alla Tesoriere/a può essere conferito potere di operare con Banche e Uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli/le dagli Organi statutari.

ART. 15 (ORGANO DI CONTROLLO)

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge, ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore, viene nominato dall’Assemblea dei/delle soci/e un Organo di Controllo anche monocratico; se collegiale, l’Organo di controllo è formato da 3 (tre) componenti, eletti/e dall’Assemblea non necessariamente fra i/le soci/e. Almeno uno dei/delle componenti deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice Civile. I/Le componenti dell’Organo di Controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi/e non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

L’Organo di Controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno/a o più componenti dell’Organo di Controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli/delle stessi/e tramite nuova elezione da parte dell’Assemblea.

L’Organo di Controllo nomina al proprio interno un/una Presidente.

Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige Verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 16 (COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO)

È compito dell’Organo di Controllo:

  • vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  • esercitare il controllo contabile;
  • esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
  • attestare che l’eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice del Terzo Settore; L’eventuale Bilancio Sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  • partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la Relazione annuale sul Bilancio di esercizio; ha inoltre il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dall’art. 31, c. 1 del Codice del Terzo Settore, l’Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L’Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai/alle Consiglieri/e notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (ORGANO DI REVISIONE)

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione deve nominare un/a Revisore legale o una Società di revisione, iscritti/e nell’apposito registro.

L’Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, non necessariamente fra gli/le associati/e. I/Le componenti dell’Organo di Revisione devono essere iscritti/e al Registro dei Revisori legali dei Conti.

I/Le componenti dell’Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi/e non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

L’Organo di Revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno/a o più componenti dell’Organo di Revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli/delle stessi/e tramite nuova elezione da parte dell’Assemblea.

L’Organo di Revisione nomina al proprio interno un/una Presidente.

Delle proprie riunioni l’Organo di Revisione redige Verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell’Associazione.

ART 18 (LIBRI SOCIALI)

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  • Libro degli/delle associati/e;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato;
  • Registro dei/delle volontari/e.

ART 19 (IL PATRIMONIO E LE ENTRATE)

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie entrate da:

  • quote e contributi degli/delle aderenti e di privati;
  • contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
  • erogazioni liberali e contributi di associati/e e di soggetti terzi;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
  • proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli/le associati/e, ai/le loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.

I contributi degli/delle aderenti sono costituiti dalle quote associative e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in Bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

È fatto divieto di dividere tra gli/le associati/e, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 (BILANCIO)

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni Esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Conto Consuntivo, nonché la Relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato/a. Il rendiconto approvato dall’Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli/le associati/e hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze, l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 del presente Statuto, entro il termine ultimo del 31 maggio. Il Bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 giugno all’Ufficio competente del RUNTS. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo.

ART. 21 (SCIOGLIMENTO)

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei/le soci/e aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Torino, 23 ottobre 2020

La Presidente Monica Andriolo     La Segretaria Alessandra Brogliatto